Le politiche migratorie sono tipicamente frutto di tensioni e conflitti tra logiche politiche ed esigenze contrastanti. Tali tensioni non sono altro, forse, che l’estrinsecarsi di quello che è stato definito [Hollifield] il “paradosso” delle politiche migratorie nel mondo contemporaneo, in cui il desiderio di porre un argine al movimento di persone si combina con dinamiche che alimentano il grado di porosità dei confini. Le politiche d’asilo sono uno dei terreni dove tali tensioni emergono maggiormente, dato che la prerogativa sovrana di escludere, vale a dire il diritto incondizionato degli Stati di impedire l’accesso sul loro territorio agli stranieri indesiderati, incontra un limite più o meno insormontabile negli imperativi umanitari, trasposti in veri e propri vincoli giuridici nel quadro del regime di protezione dei rifugiati. La soluzione che molti dei principali Paesi di destinazione hanno adottato per allentare in parte tali tensioni è stata quella di aggirare gli obblighi in materia di asilo senza denunciarli esplicitamente.

Ciò è stato fatto essenzialmente attraverso due strategie. La prima, che lasciamo per adesso da parte ma di cui la collaborazione tra Italia e Libia è un chiaro esempio [Heller, Pezzani], è consistita nel tentativo impedire ai potenziali richiedenti asilo di raggiungere il territorio dei Paesi di destinazione ricorrendo a un complesso di pratiche di controllo della mobilità che vanno dalla extra-territorializzazione dei controlli confinari [Gammeltoft-Hansen] fino alla produzione di “zone anomale” [Neuman] o di vera e propria “extraterritorialità giuridica” [Cremona, Rijpma]. La seconda, puntava invece a ridurre al minimo il novero dei diritti e delle garanzie riconosciuti a coloro che, una volta raggiunto il Paese di destinazione, formalizzano una domanda di protezione internazionale [Bloch, Schuster].

L’accoglienza dei cosiddetti “richiedenti asilo” è diventata negli anni un terreno di scontro tra le opposte visioni di chi, in questo interpretando meglio lo spirito della Convenzione di Ginevra, vede potenzialmente in ogni richiedente un rifugiato cui devono sin da subito essere concessi diritti e prerogative (in termini di libertà personale e diritti sociali) analoghe a quelle concesse ai titolari di protezione internazionale, e quanti invece schiacciano la figura del richiedente su quella del “clandestino”, vedendovi solo un profittatore, in definitiva un “finto rifugiato” che abusa della disponibilità dei Paesi di destinazione. Quest’ultimo punto di vista produce un cortocircuito tra imperativi di accoglienza e desiderio di limitare i cosiddetti “abusi” del sistema d’asilo, per cui la condizione dei richiedenti viene progressivamente avvicinata a quella del migrante in condizione di irregolarità, fino al punto di limitare fortemente la loro libertà personale e l’accesso ai servizi sociali.

L’obiettivo di un simile modello di “accoglienza repressiva” [Fassin] è duplice: da un lato tenere sotto stretta sorveglianza di polizia i richiedenti asilo, costringendoli a risiedere in “campi” o altre strutture variamente denominate più o meno restrittive della libertà personale, dall’altro rendere la condizione di richiedente asilo particolarmente disagevole, scoraggiando in questa maniera l’abuso del sistema d’asilo. Tutti i principali Paesi di destinazione hanno a partire dagli anni Novanta del secolo scorso imboccato la strada dell’accoglienza repressiva, sebbene possano naturalmente farsi dei distinguo a seconda che il regime di accoglienza sia più o meno restrittivo della libertà personale o conceda ai richiedenti stabile accesso agli ordinari servizi sociali erogati sul territorio.

L’Italia ha sviluppato con un decennio di ritardo rispetto ad altri Paesi europei il suo sistema di accoglienza [Campesi], ma non ha mai imboccato con decisione la strada di un modello autenticamente repressivo di accoglienza. In particolare, sono sempre stati molto limitati i casi in cui i richiedenti asilo potevano essere privati della libertà personale in attesa dell’esito della loro domanda, mentre non è mai stato messo seriamente in discussione il loro diritto di accedere ai servizi sociali.

Ci troviamo oggi di fronte a un salto di paradigma, iniziato con il Decreto n. 13/2017 e completato con il Decreto n. 113/2018. Non solo aumentano notevolmente i casi in cui è possibile privare della libertà personale il richiedente asilo, con norme che concedono alle questure di “trattenere” il richiedente in uno dei cosiddetti “punti di crisi” (i centri di primissima accoglienza comunemente noti come “hotspot”) o in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) tutte le volte che ritengano il richiedente a “rischio di fuga”, sia necessario determinare la sua identità o cittadinanza, ovvero questi rifiuti di farsi foto-segnalare, ma di fatto trasforma in un vero e proprio provvedimento di “confino” ciò che la legge definisce ancora come “misure di accoglienza”. Formalmente infatti è il richiedente asilo che sia anche privo dei mezzi di sussistenza a chiedere di essere accolto in uno dei Centri di prima accoglienza (o in un Centro di accoglienza straordinario), ma di fatto la residenza in una di tali strutture è l’unica maniera per accedere a un briciolo di assistenza sanitaria o ad altri servizi che, stante il divieto di registrazione anagrafica introdotto dal Decreto n. 113/2018, sarebbero inaccessibili all’esterno.

Il disegno è chiaro. Visto che il Paese non possiede allo stato le capacità infrastrutturali per perseguire una politica di detenzione sistematica dei richiedenti asilo (nei Cpr ci sono solo 500 posti, che dovrebbero servire principalmente per gli stranieri in via di espulsione, mentre nei “punti di crisi”, che non sono comunque attrezzati per trattenere per lunghi periodi di tempo persone in regime detentivo, ci sono 1.800 posti, che dovrebbero servire per le esigenze di primo soccorso e identificazione dei migranti appena sbarcati), l’obiettivo è quello di “confinare” i richiedenti nelle grandi strutture di accoglienza e in questa direzione si muove anche il ridimensionamento della rete dei piccoli centri di accoglienza gestiti dagli Enti locali ed afferenti alla rete Sprar, che fino ad oggi potevano accogliere anche richiedenti asilo e dopo il Decreto n. 113/2018 sono riservati solo ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Ciò è fatto, si badi bene, senza esplicitamente assoggettare i richiedenti asilo a provvedimenti limitativi o restrittivi della loro libertà personale, dato che di fatto sono questi ultimi a chiedere di essere “accolti”. Tuttavia, perché tale politica di “confinamento umanitario” funzioni è necessario fare terra bruciata intorno al richiedente asilo, rendendogli la vita impossibile al di fuori di una delle cosiddette strutture di accoglienza.

Il divieto di iscrizione anagrafica è dunque un tassello decisivo di tale strategia, si capisce bene perché i ministro degli Interni reagisca così duramente all’opposizione dei sindaci, giustamente preoccupati delle conseguenze a lungo termine di un provvedimento che colpisce persone che sono formalmente autorizzate a permanere sul territorio italiano (tutti i richiedenti asilo che non siano assoggettati a provvedimenti detentivi ricevono un permesso di soggiorno) fino all’esito della loro domanda di protezione, cui si giunge in media dopo più di un anno [Giovannetti], che nel frattempo potrebbero presentare esigenze di assistenza che il sistema di accoglienza non è attrezzato ad offrire. Senza quel tassello la strategia del “confinamento umanitario” rischia di essere fatalmente compromessa, perché sarebbe comunque possibile sopravvivere anche fuori dal sistema di accoglienza e al ministro degli Interni non resterebbe che la strada della detenzione sistematica dei richiedenti asilo. Una strada ben più onerosa, che anche per i suoi elevati costi politici l’Italia non ha mai inteso perseguire con decisione.