Il governo Conte bis si occupa finalmente di modifiche ai cosiddetti decreti Sicurezza (ormai legge). Tuttavia, la discontinuità che avrebbe dovuto caratterizzarne l’azione rispetto all’esecutivo precedente stenta ancora a manifestarsi. Infatti, dalle dichiarazioni successive all’apposito tavolo dello scorso 17 febbraio, emerge che l’impostazione salviniana non sarà «smontata». Pare vi saranno interventi per i quali basterà «un tratto di penna». Si dice pure che i due temi – sicurezza e immigrazione – saranno oggetto di provvedimenti distinti. Di certo, la scelta del legislatore del 2018 di accorpare in un unico testo i due previsti originariamente – uno sulla sicurezza, l’altro sull’immigrazione – ha avuto l’effetto di apporre «una specie di etichetta preliminare nei confronti del migrante come di persona potenzialmente incline al crimine e ad attentare alla sicurezza, il che vuol dire trattarlo come un diverso» (G.M. Flick).

Esaminando le modifiche al primo decreto riguardanti l’immigrazione, pare che il termine per concedere la cittadinanza tornerà quello vigente anteriormente al decreto stesso, passando da 48 mesi a 730 giorni, e che sarà ripristinato il silenzio-assenso nei casi di acquisizione per matrimonio, impedendo che la domanda possa essere respinta una volta che tale termine sia scaduto.

Si intende, inoltre, eliminare il divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, che rende ingiustificatamente più gravoso per loro l’esercizio di tutta una serie di diritti: dall’avere un medico di base al prendere la patente, dall’iscriversi a un corso professionale all’aprire un conto in banca (spesso condizione necessaria per lavorare, cioè per il versamento dello stipendio). La modifica discende probabilmente dalla circostanza che diversi giudici hanno comunque imposto l’iscrizione anagrafica nei mesi scorsi; inoltre, è stata sollevata la questione di costituzionalità della norma.

Non è certo, invece, se vi saranno cambiamenti al sistema di accoglienza di cui al decreto Salvini. Anteriormente a esso, ai richiedenti asilo era riservata una «prima accoglienza» nei Cas, per l'identificazione, l'avvio della procedura di esame della domanda di asilo ecc.; e una «seconda accoglienza», formata dalla rete territoriale degli Sprar, per lo svolgimento di progetti proposti da enti locali, destinati a piccoli gruppi di migranti e finalizzati alla loro integrazione. Nella pratica, molti richiedenti asilo restavano nei Cas, senza accedere alla fase successiva, per la carenza di posti. Il decreto Sicurezza ha sancito per essi l’eliminazione della seconda accoglienza, ora spettante solo a titolari di protezione internazionale e di permessi «speciali», nonché ai minori stranieri non accompagnati (con la modifica del nome da Sprar a Siproimi).

Una circolare dell’ex ministro dell’Interno ha previsto pesanti tagli. Questi ultimi hanno portato tra l'altro alla scomparsa di alcuni servizi per l’integrazione

Inoltre, una circolare dell’ex ministro dell’Interno, contenente lo schema di capitolato per la gestione dei centri di accoglienza, ha previsto pesanti tagli. Questi ultimi hanno portato, da un lato, alla scomparsa di alcuni servizi per l’integrazione (come l’insegnamento della lingua italiana o l’avviamento professionale); dall’altro lato, alla partecipazione alle gare solo dei centri di maggiori dimensioni, per i quali la gestione dell’accoglienza resta possibile grazie a economie di scala, e alla penalizzazione di quelli più piccoli, nonostante essi realizzino un sistema di ospitalità più virtuoso e di minor impatto nei territori. 

Ciò contrasta con le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza migranti, che aveva attestato «il fallimento oggettivo di un approccio all’accoglienza basato su grandi centri [...] perché quel modello produce ambienti spesso invivibili e lesivi dei diritti e della dignità umana; inoltre perché genera nei territori allarme sociale e problemi di sicurezza; infine perché può prestarsi a opacità di gestione ed episodi di illegalità». Poiché, a causa dei citati tagli, in alcuni casi le gare per la gestione dei servizi sono andate deserte, di recente il ministro Lamorgese ha consentito l’aumento di pochi euro dei rimborsi previsti.

Tra le modifiche di cui si parla, non c’è il ritorno alla «clausola aperta» di protezione per motivi umanitari, la cui eliminazione a opera del primo decreto Sicurezza ha prodotto un rilevante aumento del numero di immigrati irregolari. Invece, pare che saranno ampliati i casi di permessi per «protezione speciale» – oggi per gravi condizioni di salute, eccezionali calamità naturali nei Paesi d’origine, atti di particolare valore civile e vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo – ricomprendendo altre situazioni di necessità. Questa ulteriore tipizzazione legislativa delle situazioni di protezione rischia di incrementare il contenzioso per i casi dubbi.

Passando al secondo decreto Salvini, sarà recepito il rilievo contenuto nella lettera con cui il presidente della Repubblica ha accompagnato la legge di conversione: le sanzioni per la violazione del divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali (ora da 150 mila euro a un milione) torneranno all’entità indicata dal decreto-legge prima della conversione (da 10 mila a 50 mila euro). Pertanto, nonostante l’ammontare più contenuto, resta la previsione di multe per le navi di soccorso, in quanto non sarà abrogata la norma che attribuisce al ministro dell’Interno (di concerto con quello delle Infrastrutture e della Difesa) il potere di chiudere le acque italiane a imbarcazioni che trasportano migranti irregolari.

In altri termini, rimane vigente la disposizione-simbolo del secondo decreto Sicurezza, che scaturisce dallo slogan «non possiamo accoglierli tutti» e lo traduce come «non possiamo salvarli tutti». È ormai noto, infatti, che le operazioni di soccorso si esauriscono solo con lo sbarco delle persone in un porto sicuro, come previsto dalle convenzioni internazionali sul «diritto del mare». E non serve obiettare che il potere del ministro dell’Interno di chiudere le acque italiane trova fondamento nel fatto che è di sua competenza la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, pertanto egli può interdire lo sbarco a chi sia privo di permesso.

Tale potere, infatti, incontra limiti nell’obbligo di soccorso alle navi in difficoltà e di assistenza a ogni persona in pericolo in mare, senza distinzioni relative alla nazionalità, allo status o alle circostanze nelle quali la persona viene trovata. Tale obbligo, oltre che in convenzioni internazionali, è richiamato nel Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998, art. 10-ter), secondo cui prima si opera il salvataggio, anche di stranieri irregolari, e dopo lo sbarco si effettuano gli accertamenti necessari. Né il potere di interdizione del mare territoriale potrebbe trovare giustificazione nel sospetto che su un’imbarcazione con stranieri senza permesso a bordo si stia concretizzando un’ipotesi di traffico di migranti. In questo caso, il Testo unico sull’immigrazione prevede che navi italiane in servizio di polizia o navi della Marina militare (art. 12, c. 9 e c. 9-quater) possano fermare l’imbarcazione sospetta, ispezionarla e, se rinvengono elementi che confermino il traffico di migranti, sequestrarla e condurla in porto.

In presenza di disposizioni puntuali, perché il precedente ministro dell’Interno ha introdotto lo «scenografico» potere di divieto del secondo decreto Sicurezza? Forse perché, ai sensi delle norme citate, qualora vi siano evidenze di reato, l’imbarcazione andrebbe condotta in porto per il seguito giudiziario, facendo scendere le persone a bordo, proprio ciò che l’ex ministro non voleva. Ma se c’è un’ipotesi di reato, vietare a un’imbarcazione di approdare significa non perseguire il reato stesso, e ciò è un assurdo.

Dunque, mantenere la norma che sancisce il potere di divieto non ha alcun senso: come spiegato, quel potere è non solo dannoso, poiché può essere esercitato in violazione di convenzioni internazionali, ma inutile, essendovi specifiche disposizioni per il caso sopra esposto. E se è vero che da quando al Viminale c’è il ministro Lamorgese tale potere non è mai stato usato, tuttavia esso resterebbe a disposizione di un prossimo ministro. Pertanto, lasciare vigente la norma che lo prevede rappresenta un atto di scarsa lungimiranza, nonché di grave imprudenza. Un segnale di assenza di discontinuità, come già rilevato.