Tra le più fertili categorie della filosofia contemporanea, il concetto di «riconoscimento», di ascendenza hegeliana, esprime il valore della libertà intersoggettiva fondata sul rispetto reciproco e identifica, a contrario, le patologie del sociale.

La conclusione delle indagini della procura della Repubblica di Milano sulle aziende del food delivery, per la sua vasta portata, anche simbolica, appartiene di diritto alla categoria del riconoscimento: infatti, non solo le persone ma anche le istituzioni possono «riconoscere». In questo caso il riconoscimento, mediato dal diritto, si traduce nell’attribuzione di uno statuto normativo, la cui negazione non è solo descrivibile come un errore di qualificazione giuridica, ma anche come esclusione sociale che lede la persona nella sua dignità e nella sua esigenza di riconoscimento, cioè di libertà sociale.

È ormai evidente che i rider non sono dei lavoratori autonomi ex articolo 2222 c.c., ma dei prestatori etero-organizzati dalla piattaforma. Ai sensi dell’articolo 2222 c.c. i lavoratori autonomi sono prestatori che forniscono un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed eseguono l’attività secondo quanto previsto dal contratto e dalle regole dell’arte. Non sono quindi soggetti a poteri direttivi o organizzativi eteronomi; tutt’al più, in determinate fattispecie negoziali come l’agenzia, il trasporto o il mandato, i lavoratori autonomi ricevono delle semplici «istruzioni», che non compromettono la loro sfera di autonomia esecutiva. 

I rider non sono nemmeno dei collaboratori coordinati e continuativi ex articolo 409 n. 3 c.p.c. Questa sub-fattispecie di lavoro autonomo si caratterizza per l’elemento del coordinamento, che – almeno dalla novella del 2017 – non può essere concepito come un potere unilaterale del committente, ma quale elemento che dev’essere stabilito di comune accordo tra le parti, tale comunque da garantire la piena autonomia del prestatore.

È evidente che il rider, sebbene non sia subordinato ex articolo 2094 c.c., è comunque soggetto a stringenti forme di organizzazione e di controllo della prestazione, che comportano la perdita di quell’autonomia organizzativa che solo formalmente il contratto gli attribuisce. In base all’attuale scacchiere tipologico le caratteristiche concrete della prestazione conducono quindi l’interprete a qualificare i rapporti di lavoro del rider nell’ambito di quella fattispecie definita come prestazione organizzata dal committente (articolo 2, co.1, d. lgs. 81/2015), i cui elementi essenziali sono stati ridefiniti dalla legge 128/2019 che ha soppresso il riferimento dell’organizzazione con riguardo ai tempi e al luogo della prestazione e ha previsto la prevalente personalità della prestazione.

A queste conclusioni è giunta la Cassazione nella sentenza n. 1663/2020, ed è senz’altro questa la più corretta interpretazione in base alle caratteristiche del rapporto. Infatti, se si esclude la natura subordinata del rapporto in ragione della libertà del rider, si decide se e quando lavorare (libertà invero ritenuta fittizia da una sentenza del tribunale di Palermo, che ha qualificato il prestatore come subordinato), gli elementi raccolti dagli inquirenti «sul campo», attraverso i controlli su strada, depongono tutti nel senso dell’etero-organizzazione della prestazione da parte della piattaforma: a) il rider non è un lavoratore occasionale che svolge una prestazione in autonomia ed a titolo accessorio, ma un prestatore continuativo; b) il rider è inserito nell’organizzazione dell’impresa operando all’interno del ciclo produttivo del committente; c) l’asserita autonomia del rider è ridotta alla scelta delle fasce orarie di disponibilità, condizionata in base al punteggio attribuito dall’algoritmo in ragione delle performance (puntualità, rapidità e accettazione degli ordini); d) nel corso della prestazione il rider è costantemente geolocalizzato (e quindi controllato) dal committente, il quale interviene se il percorso indicato non viene seguito o se il fattorino risulta fermo nel periodo di consegna. Secondo la procura si deve quindi procedere a una riqualificazione contrattuale del rapporto di lavoro come prestazione disciplinata dall’articolo 2, co.1, d. lgs. 81/2015 (erroneamente il comunicato stampa della procura parla di collaborazioni coordinate e continuative).

La conseguenza di tale riqualificazione è l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con il recupero delle somme contributive e dei premi assicurativi. Si tratta, ovviamente, di una conclusione che al momento non forma oggetto di un accertamento giudiziale e che potrà essere contestata in sede amministrativa o nelle aule dei tribunali.

Scritta sui verbali amministrativi di riqualificazione e sui verbali di prescrizione con cui viene intimato alle imprese di adempiere a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, tale conclusione costituisce nondimeno un monito importante, che ha un valore giuridico-morale: le parole del procuratore capo di Milano, secondo cui «non è più tempo di dire che i rider sono schiavi, è arrivato il tempo di dire che sono cittadini che hanno bisogno di una tutela giuridica», esprimono un preciso concetto di «riconoscimento», precondizione per garantire a ciascun cittadino di essere parte di una comunità fondata sulla legge, in quanto soggetto uguale e libero.